CREMAZIONE

Per la cremazione è necessario che il defunto sia iscritto ad una società di cremazioni o che abbia lasciato un testamento olografo firmato e datato ove esprime la volontà di essere cremato. Pompe Funebri Liguri, attraverso le dodici agenzie nei comuni di Albenga, Alassio, Andora, Borgio Verezzi, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Finale Ligure, Laigueglia, Loano, Pietra Ligure, Pieve di Teco e Toirano, assiste i familiari del defunto nel predisporre la documentazione necessaria per la cremazione della salma e organizzare il trasferimento del feretro presso il forno crematorio. La cremazione consiste nell’immettere nel forno crematorio la bara con la salma e dopo qualche ora, una volta concluso il processo, vengono raccolti i resti in ceneri e deposti in un’urna cineraria.

La scelta della cremazione è una scelta di civiltà:

  • Nel rispetto del defunto
  • Nella difesa dell'ambiente naturale
  • Nel rispetto del proprio credo religioso
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI LEGGE 30 marzo 2001, n. 130

Articolo 1
(Oggetto)
La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri.

Articolo 2
(Modifiche all’articolo 411 del codice penale)
1. All’articolo 411 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni».

Articolo 3
(Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi:

a. l’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune didecesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b. l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella (1)
Aggiunge due commi all’art. 411 del codice penale. dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c. la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d. la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

e. fermo restando l’obbligo di sigillare l’urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari;
f. il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria;

g. l’ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

h. obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

i. predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

 

Articolo 4
(Modifica all’articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)
1. Al primo comma dell’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: «almeno duecento metri dai centri abitati» sono inserite le seguenti: «, tranne il caso dei cimiteri di urne».

 

Articolo 5
(Tariffe per la cremazione)
1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all’interno dei cimiteri.

Articolo 6
(Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.

2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all’articolo 5, comma 2.

Articolo 7
(Informazione ai cittadini)
1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall’ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.
2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

Articolo 8
(Norme tecniche)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonchè ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione.

NORMATIVA CITTA’ DI ALBENGA

Cremazione

La cremazione può essere preventivamente richiesta dall’interessato, con iscrizione ad associazione riconosciuta (SOCREM) ed in regola con i versamenti. ovvero con testamento olografo, scritto di proprio pugno con le disposizioni testamentarie. Se, oltre alle disposizioni per la cremazione, contiene altre indicazioni deve essere pubblicato.

La cremazione può essere richiesta, a decesso avvenuto, dal coniuge (anche se legalmente separato, non se divorziato) o, in mancanza dal parente più prossimo ai sensi art. 74 C.C.; in caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. La domanda deve indicare non la volontà del richiedente, bensì quella del defunto e la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autenticata da pubblico ufficiale. Alla domanda di cremazione deve essere allegato un certificato del medico curante o del medico necroscopico con firma autenticata presso l’ASL di Via Trieste, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato e che il deceduto non era portatore di stimolatore cardiaco o che Io stesso è stato spiantato.

Per gli stranieri occorre anche un’autorizzazione della loro autorità consolare o diplomatica attestanti le norme e modalità applicabili. L’autorizzazione è di competenza del dirigente o del responsabile del servizio. La legge 30 marzo 2001 ha introdotto alcune innovazioni sulla custodia e dispersione delle ceneri che però, essendo la legge esecutiva solo ad emanazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, non sono tuttora operanti, almeno in Regione Liguria (nota n. 92630/3536 del 13.7.2004).

E’ possibile procedere alla cremazione di salme già inumate o tumulate alle seguenti condizioni:
– per le persone decedute dopo l’entrata in vigore del DPR 285/1990, cioè dal 27.10.1990 in poi, con le stesse norme di cui sopra.
– per quelle decedute prime con le procedure previste dal precedente DPR 21.10.1975 n. 803. e quindi solo per espressa volontà del ‘de cuius”.

Affidamento ceneri
Il Comune di Albenga, con deliberazione n. 46 del Consiglio Comunale del 3.8.2005, esecutiva, ha adottato un proprio regolamento ad hoc per l’affidamento delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, regolamento che in seguito potrà essere integrato con le norme riguardanti la
dispersione delle ceneri solo dopo che sarà stata emanata una legge che lo consenta. Al momento infatti è assolutamente vietata e punita penalmente la dispersione delle ceneri.

E‘ oggi possibile procedere aII’affidamento delle ceneri con consegna ad una persona sola (non è quindi ammesso l’affidamento a più soggetti), sempre che il defunto avesse espresso in vita in tal senso la sua volontà, sia che il decesso avvenga in Albenga. sia che le ceneri siano state tumulate in un cimitero di Albenga, dopo il 30.3.2001, data di entrata in vigore della legge n. 130.

II soggetto affidatario deve essere residente in Albenga, dato che l’atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell’ambito territoriale di questo comune; pertanto qualora il decesso avvenga in Albenga e I’affidatario sia residente in altro comune, occorre verificare preventivamente la disponibilità di quest’ultimo comune ad autorizzare l’affidamento.

La volontà del defunto deve inequivocabilmente emergere da disposizione testamentarie o dichiarazione autografa, ovvero da dichiarazione resa ad associazione riconosciuta (SOCREM), ovvero da dichiarazione sostitutiva atto di notorietà sottoscritta dal coniuge o. in mancanza, dal parente più prossimo secondo il Codice Civile.

La domanda per l’affidamento delle ceneri può essere presentata congiuntamente a quella per la cremazione, ovvero disgiunta in un momento successivo e deve indicare il luogo ove si intende custodire le ceneri, in casa o in giardino, in una nicchia aperta o chiusa.

L’autorizzazione è di competenza del dirigente o del responsabile del servizio. Nell’eventualità di cambio di indirizzo o di trasferimento della residenza dell’affidatario in altro Comune lo stesso è tenuto a darne comunicazione pere gli eventuali controlli;

L’atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell’ambito territoriale del comune di Albenga, per cui — nell’eventualità di trasferimento della residenza in altro comune – è bene verificare preventivamente la disponibilità di quest’ultimo comune ad autorizzare l’affidamento personale delle ceneri.

Associazione per la Cremazione del Ponente Savonese

L’ Associazione per la Cremazione si è Costituita ad Albenga con lo scopo di sviluppare sul territorio del Ponente Savonese il rito della Cremazione e della dispersione delle ceneri. Il Comune di Albenga ha voluto contribuire a questo progetto di alto valore civico e sociale dando il proprio patrocinio all’iniziativa.
L’ Agenzia di Albenga delle Pompe Funebri Liguri ospita al suo interno la sede dell’Associazione per la Cremazione ed ogni ufficio del gruppo è autorizzato all’ iscrizioni di nuovi soci. L’ Associazione no profit si occupa di tutte le pratiche burocratiche necessarie al rito della cremazione ed è attrezzata per la dispersione in mare ed in montagna delle ceneri.

Gli scopi della Associazione per la Cremazione sono:

  • Favorire e promuovere il rito della Cremazione e della dispersione delle ceneri
  • Garantire ai propri associati il rispetto della propria volontà
  • Stimolare gli Enti Locali a sostenere la pratica della Cremazione

Dispersione ceneri

Pompe Funebri Liguri, attraverso l’Associazione per la Cremazione del Ponente Savonese, è attrezzata per la dispersione in mare ed in montagna delle ceneri anche attraverso l’impiego di urne cinerarie totalmente biodegradabili. Disposizioni di legge consentono e regolamentano la possibilità di disperdere le ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, in aree appositamente destinate all’interno dei Cimiteri, in mare o in natura. Richiedi maggiori informazioni riguardo la dispersione ceneri contattando una delle nostre undici agenzie sul territorio nei Comuni di Albenga, Alassio, Andora, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Finale Ligure, Laigueglia, Loano, Pietra Ligure, Pieve di Teco e Toirano.

Urne cinerarie

Le urne funebri, definite anche urne cinerarie, sono realizzate in vari materiali per contenere le ceneri del defunto dopo la cremazione. Le urne cinerarie hanno un coperchio sigillato per evitare un’involontaria dispersione. Pompe Funebri Liguri propone ai propri clienti un vasto assortimento di urne cinerarie.

    Urne cinerarie “Tifosi da morire, anche nell’eternità”

    E’ questo lo slogan con cui la nostra Associazione per la Cremazione, che opera in tutti i comuni del Ponente savonese, presenta le ultime novità nel settore delle urne cinerarie d’artista.
    Un oggetto ideato e creato da Luigi Cassiano, a forma di pallone da calcio, con i colori della squadra del cuore, che è già disponibile per chiunque desiderasse da morto richiedere la cremazione ed essere ricordato per la squadra del cuore. Un oggetto, l’urna d’artista, che offre un ulteriore valore ai ricordi ed ai sentimenti del defunto. Questo prodotto, made in Italy, non solo servirà sul piano pratico per la conservazione delle ceneri, ma permetterà ai famigliari, amici e parenti, di ricordare la persona scomparsa anche per l’amore verso la sua squadra del cuore.